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REQUISITI MORALI PER IL CONSEGUIMENTO / SOSTITUZIONE / CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE.

Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti

abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di

sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.

1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965,

n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre

anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite

dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne

per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive

modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e

successive modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi

di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale.

Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale e' sostituito da una

dichiarazione dell'autorità consolare.