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Requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la convalida  della patente nautica.

ALLEGATO I (articolo 27)

REQUISITI DI IDONEITA’

PARAGRAFO 1

MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA’ PER IL RILASCIO O IL

RINNOVO DELLE PATENTI NAUTICHE

Possono conseguire le patenti nautiche di qualsiasi categoria e la convalida delle

stesse coloro che sono affetti dalle seguenti malattie e minorazioni, purché le condizioni

presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della

navigazione:

A. Affezioni cardiovascolari:

La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un’affezione

cardiovascolare, purché risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi

ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da

apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di

idoneità è espresso dalla commissione medica locale, che può avvalersi della consulenza di

uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel

debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla

navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

B. Malattie respiratorie :

La patente nautica può essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da malattie

respiratorie con insufficienza funzionale, purché risulti compatibile con la sicurezza della

navigazione. Nei casi dubbi, il giudizio di idoneità è espresso dalla commissione medica

locale, che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture

pubbliche.

C. Diabete :

In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e

renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la patente nautica non è rilasciata e

convalidata ai soggetti diabetici.

Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo

glicemico non ottimale, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di

documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validità della

patente non può superare i due anni.

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Per i soggetti diabetici con buono stato di controllo glicemico della malattia, in assenza

di complicazioni clinicamente evidenziabili, la validità della patente può essere confermata o

ridotta da parte dei medici individuati dall’articolo 36, comma 3, del presente regolamento,

sulla base di un’attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche,

che è conservata agli atti.

In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneità compatibili con la sicurezza

della navigazione, il giudizio è demandato alla commissione medica locale.

D. Malattie endocrine

In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entità tale da non

compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate e convalidate

secondo il giudizio della commissione medica locale.

E. Epilessia.

La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o

convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni,

indipendentemente dall’effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione è verificata dalla

commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni,

redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente a strutture pubbliche. La

validità della patente non può superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza

alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto

affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.

F. Malattie psichiche.

Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della

navigazione avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente

nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi

o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli

addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi

da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

G. Sostanze psicoattive.

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che si trovano in stato di

dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, né a persone che comunque

consumino abitualmente, ancorchè in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la

loro idoneità al comando e alla condotta dell’unità. Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia

passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema

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cautela il rischio di recidiva dell’interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di

uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, può esprimere parere favorevole

al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale valuta con particolare

attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la

navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non

può essere superiore a due anni.

H. Malattie del sangue.

In caso di gravi malattie del sangue di entità tale da compromettere la sicurezza della

navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate, salvo diverso avviso della

commissione medica locale, la quale può avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti

a strutture pubbliche.

I. Malattie dell’apparato urogenitale.

La patente nautica non è rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di

insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione

entro dodici miglia dalla costa, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando

l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La

certificazione relativa è rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente

non può essere superiore a due anni.

Per i trapiantati renali con buona funzionalità dell’organo trapiantato, documentata dal centro

trapianti, la validità della patente non può essere superiore a cinque anni.

PARAGRAFO 2

IDONEITÀ ALLA DIREZIONE NAUTICA

Coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire

esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di

natanti o imbarcazioni da diporto.

A. Coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti

possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono

invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme,

che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte

le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle

quali la patente abilita.

In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se

la relativa funzione è vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per

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l’arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l’arto inferiore, un soddisfacente

funzionamento, l’interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A

o B.

B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se

giudicati idonei dalla commissione medica locale eventualmente a seguito di visita specialistica

presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:

a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad

atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;

b) malattie del sistema nervoso periferico;

c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona,

per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione

medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta

necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A o B, con

validità non superiore a due anni.

PARAGRAFO 3

REQUISITI VISIVI E UDITIVI

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l’interessato deve possedere,

almeno in un occhio, un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a

distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), una

sufficiente visione crepuscolare-notturna; per i soggetti ultra sessantenni o diabetici o affetti da

glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve

essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che deve risultare almeno in un occhio

superiore al 70% del normale con lettura di ottotipo di 3/10.

In caso di visione binoculare l’interessato deve possedere un’acutezza visiva naturale

non inferiore al limite di 3/10 nell’occhio migliore e un visus corretto complessivo, quale

somma monoculare dei due visus, non inferiore a 10/10, raggiungibile con correzione con lenti

a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali con lenti sferiche e

cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché in caso di visus corretto per

vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall’altro, correggibile rispettivamente con lenti

sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non sia superiore a tre

diottrie. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, essendo l’altro

emmetropico, il grado di rifrazione della lente non può essere superiore a tre diottrie sia

positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il

calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto anche del valore

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degli assi di astigmatismi. La differenza negli assi ortogonali non deve superare, in valore

assoluto, le due diottrie.

B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus naturale di almeno

5/10 e un visus corretto non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi

valore diottrico o con lenti a contatto.

C. Il visus raggiunto dopo l’impianto di lenti artificiali endoculari, in soggetti fachici o afachici,

deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; la validità della patente non può

eccedere i cinque anni.

D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l’interessato possiede un campo

visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione

dello scotoma fisiologico.

E. In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.

F. Qualora sia accertata l’esistenza di una malattia sistemica evolutiva o oculare evolutiva, in

grado di aggravare o indurre danni funzionali dell’apparato visivo, la commissione medica

locale può limitare la validità della patente sino a due anni.

G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con

l’ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di

otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di

meno.

H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a

stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi per poter essere

classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

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